martedì 14 agosto 2007

Language and Society

We are all aware how much language is influenced by social changes. Any social change will authomatically produce changes in language either by including new words or giving a new meaning to the old ones.

A clear example are all the new legislations approved to outlaw discrimination on the grounds of religion, sexual orientation and sex-bias.


In the South Africa's Marriage Act the law changed last year following a court ruling which allowed same-sex couples to get married. As a result of that the language to define what it is meant by marriage had to change.

The existing Marriage Act defined a marriage as a "union between a man and a woman" while the new civil union bill describes marriage as a "voluntary union of two persons, which is solemnised and registered by either a marriage or civil union".

sabato 11 agosto 2007

Più lontana Torino o Cambridge?

Intervengo – mi si perdoni per il titolo volutamente provocatorio - per segnalare alcune “anomalie” da me riscontrate.
Correva maggio 2007, tempo prima avevo appreso dal sito dell’Università di Bari- Facoltà di Giurisprudenza, sede di Taranto - dell’esistenza dell’esame ILEC, segnalato sul sito istituzionale dall’aggiornatissima prof.ssa Lombardi. Interessato, ho ben pensato di poter ordinare il testo di preparazione presso una nota libreria – nonché casa editrice – in pieno centro di Bari, con sedi sparse ormai in quasi ogni luogo d’Italia, non appena fossi stato libero.
Ignoravo, tuttavia, quanto possa essere difficile ordinare un testo internazionale, per quanto edito dalla CUP, la celebre e ben distribuita Cambridge University Press e per quanto lo ordinassi in una delle più popolose città universitarie d’Italia.
A seguito di reiterati solleciti, ho dovuto rassegnarmi - dopo vane promesse - ad annullare l’ordine pochi giorni or sono.
Il volenteroso commesso seguitava a ripetere: “Consideri che il testo deve arrivare da Torino (sic!) e che in agosto certe attività sono sospese, dovrà attendere settembre, ma non le garantiamo nulla”. Io pensavo a quante strade ferrate fossero state costruite dall’Unità d’Italia ad oggi e più di un secolo di storia mi si parava dinanzi. Sono perfino giunto ad immaginare la storia romanzata del testo – impolverato - portato dinanzi a me a prezzo di chissà quali rocambolesche avventure transfrontaliere da un ardimentoso corriere a dorso di mulo per strade - questa volta - sterrate (e non ferrate!).
Ma il caso vuole che io sia testardo (anche ad agosto!). Ho tentato allora la strada dell’acquisto on-line, a mezzo carta di credito, tramite il sito della stessa CUP. Immaginavo che la casa editrice fosse comunque (legittimamente) chiusa per ferie come altre consorelle italiane (anche se avvisi non ve ne erano) . Qui la sorpresa. A quanto pare Oltremanica si ha una diversa percezione del tempo: sono occorsi soli cinque giorni ed il testo agognato è giunto a destinazione: confesso, il Regno Unito non mi è mai parso così vicino!
“Cambridge University Press was founded by a royal charter granted to the University of Cambridge by King Henry VIII in 1534. It is the oldest printer and publisher in the world, having been operating continuously since 1584, and is one of the largest academic publishers globally. Its purpose is to further the University's objective of advancing learning, knowledge and research”. Queste le parole con cui la casa editrice presenta se stessa. Una storica ed efficiente casa editrice dell’Università al servizio dell’Università dal 1534. Un esemplare punto di incontro di Università, Ricerca ed Impresa, una storia simile a quella della altrettanto prestigiosa Oxford University Press (1478: First book printed in Oxford), ma senza confronti con alcuna realtà italiana.
Ritengo questo caso rivelatore di come sia difficile un’effettiva integrazione culturale europea, una libera circolazione dei saperi, quando è difficile far circolare gli oggetti che quei saperi incorporano: i libri. Immagino quanto più complicato possa essere ricercare testi specialistici printed in Italy from abroad.
Poi ho trovato una duplice - non completa - consolazione:
  • Harry Potter recemente pubblicato è stato distribuito (anche) in lingua inglese ed è subito entrato nelle top ten (qualcosa si muove!);
  • il testo ILEC mi sembra prima facie davvero un buon testo, anche se un giudizio vero e proprio potrò esprimerlo dopo averlo visionato con maggiore cura.

Andrea Falcone

giovedì 9 agosto 2007

A stimulating place to be

It’s not easy to get in, but people who do get in have great advantages awaiting them, both in terms of the intellectual stimulation that they’ll derive from the subject but also the range of activities outside their academic work made available by the University and colleges”.
Queste le parole di David Feldman, the Chairman of the Faculty of Law in Cambrige nel corso dell’open day 2007 svoltosi presso la Cambridge Law Faculty. Invito a prenderne visione: è tracciato il profilo di un’università molto diversa da quella alla quale siamo abituati. La necessità di competizione ed entusiasmo ricorrono nei discorsi volti a presentare la facoltà.
We have just about everything. We have particular strengths, for example, in international law. What that means is that the teaching here is, and we pride ourselves on this, done by people who are leading experts in their field, who are at the cutting edge of research and practice, as well as of teaching. And the research that we do here informs our teaching, but it also informs legislative development, common law development and the development of international law through our publications and consultative work, through our practice and through the many Courts here and internationally that the members of the Faculty are members of”.
Una autentica dichiarazione di orgoglio: l’orgoglio di appartenere ad una comunità nella quale didattica, ricerca e mondo delle professioni non sono sfere disgiunte, ma rappresentano parte di un virtuous circle. Per noi una finestra per conoscere un diverso sistema legale, un diverso modo di apprendere il diritto e per attingere nuovi stimoli (non sono mai abbastanza!).
Andrea Falcone

mercoledì 8 agosto 2007

CEFR ed ESOL su Wikipedia.

Ho immesso altre due nuove voci su Wikipedia. La prima è stata tradotta dalla definizione inglese, la seconda attingendo le informazioni dai siti di riferimento ESOL.
  • CEFR (Common European Framework of Reference for Languages);
  • ESOL (English for Speakers of Other Languages).

Ritengo grave che non vi fosse ancora traccia della prima.

La seconda è al "vaglio di enciclopedicità", al pari - del resto - delle altre due voci (ILEC e BEC) già immesse, di cui avevo qui dato notizia. Confido - ad ogni modo- che entreranno a far parte a pieno titolo delle voci enciclopediche, al pari di altre consimili già presenti (PET, FCE, CAE, CPE, per citarne alcune).

L'invito ai più esperti è ad integrarle o rettificarne eventuali imprecisioni.

Andrea Falcone

Scalpore per l'inglese maccheronico di Di Pietro

http://www.corriere.it/openxlink.shtml?http://www.ivanscalfarotto.it/2007/08/non_cazzecca.html Non prendiamocela con chi ci prova ad essere lungimirante, seppure in un inglese non proprio "oxfordiano". Piuttosto dovremmo riflettere sul ruolo che rivestiamo e prepararci alle grandi sfide che il mercato globale ci impone. In ogni modo qualcuno si è preoccupato di trovare la giusta traduzione per l'espressione tanto discussa sul blog di Scalfarotto http://www.cafebabel.com/it/article.asp?T=A&Id=2697

sabato 4 agosto 2007

ILEC e BEC su Wikipedia

Nella speranza che questo possa contribuire a diffondere la conoscenza dell'esame ILEC (International Legal English Certificate) - recente creazione (spring 2006) della University of Cambridge (ESOL) - ho immesso una nuova voce relativa ad esso su Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Analogamente ho proceduto per il BEC, acronimo riferito alla trilogia di esami di Business English rilasciati dallo stesso Ente certificatore, certamente più noti, ma la cui voce ho riscontrato essere mancante su Wikipedia, anch'essi esami di sicuro interesse per gli studiosi di diritto, non soltanto per quelli di discipline economico-aziendali.
Riporto di seguito i link, maggiori informazioni e materiali sono tuttavia reperibili su questo blog nella specifica sezione dedicata alle certificazioni di inglese legale.

venerdì 3 agosto 2007

Circolazione dei modelli giuridici. Tra diritto ed economia.

Un articolo a firma di Alessandro Meloncelli, apparso su “Il Sole 24 ore” di lunedì 30 luglio 2007, n. 207, pag. 37 mette in evidenza alcune modifiche intervenute nell’ordinamento cinese. Si scopre che le distanze dagli ordinamenti occidentali si stanno erodendo, anche in tema di proprietà privata. Del resto era già stato segnalato un certo interesse del mondo accademico cinese verso gli studi romanistici. Ne risulta sollecitata la riflessione sui rapporti tra diritto ed economia, non trascurabili per il traduttore come per il tecnico. Parole come intellectual property e copyright paiono essere innalzate a costituire patrimonio giuridico comune di ordinamenti dalle radici e dai riferimenti culturali molto distanziati. Numerosi gli spunti di riflessione sulla globalizzazione del diritto.
Andrea Falcone
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Mercati emergenti. L’ordinamento interno stenta a tenere il passo del progresso commerciale. Pechino insegue il diritto. La proprietà privata accende una luce nel buio normativo.
Stimolanti e sorprendenti sono le scoperte che può fare il viaggiatore che raggiunge la Cina. Ma, specie se di formazione sensibilizzata agli aspetti giuridici ed economici, una in particolare è destinata a impressionare enormemente: la dissociazione tra lo sviluppo del sistema commerciale e lo sviluppo dell’ordinamento. Nel nostro contesto occidentale e industrializzato siamo abituati a operare in un sistema in cui qualsiasi iniziativa o attività si svolge secondo fasi regolamentate dal sistema normativo e quindi secondo uno sviluppo prevedibile e certo. Secondo l’orientamento di una certa tradizione giuridica che ha agitato recentemente il dibattito, è lecito pensare addirittura che determinati fenomeni economici possano sviluppare solo successivamente e conseguentemente all’impulso proveniente dalle sollecitazioni normative. In sostanza, la nostra esperienza vuole che vita economica e sistema normativo adeguato convivano e si evolvano parallelamente. In Cina a lungo non è stato così. In questa ultima fase sono state accelerate le riforme di istituti importantissimi in materia societaria e fiscale, ma è prevedibile che il sistema sarà a lungo sottoposto a una faticosa rincorsa dell’impetuoso sviluppo economico. L’esempio più impressionante ci è fornito da quanto avvenuto solo nel marzo scorso, in occasione della riunione plenaria dell’Assemblea Nazionale del Popolo, il Parlamento di Pechino. Oltre al rilancio di una politica del “Go West”, della salvaguardia ambientale e del risparmio energetico, di una riforma fiscale che ha equiparato al 25 per cento la tassazione dei redditi delle imprese straniere a quella prevista per quelle nazionali, è stata introdotta nell’ordinamento cinese la proprietà privata. “La proprietà pubblica, collettiva e individuale sono protette dalla legge e nessuna entità o individuo possono violarla”, recita l’incipit della disposizione. Solo da oggi il cittadino ha il diritto di possedere beni mobili, come quote societarie e titoli quotati in borsa, o immobili (per la verità da tutto ciò è ancora escluso il contadino, per cui la proprietà della terra è ancora statale), materie prime, fattori produttivi, il diritto di detenere aziende, quello di iscrivere ipoteche e quello di ricevere eredità. Ciò che colpisce è lo sviluppo immobiliare di Shangai, stimato nel corso del 2006 pari a un piano di building ogni venti minuti, che la borsa stessa della città, abbia superato in valori capitalizzati quella della vicina Hong Kong, che l’impresa manifatturiera presente sia la più efficiente della storia dell’uomo, che tutto questo si sia sviluppato sino ad oggi senza che l’ordinamento prevedesse l’istituto della proprietà privata. Ciò è potuto accadere, evidentemente, grazie a un sistema che ha operato in zone grigie dell’ordinamento, attraverso interposizioni fittizie, corruzione e tolleranze. In realtà nella Costituzione cinese il principio astratto della proprietà privata era stato introdotto già nel 2004. Ciò che è avvenuto nel marzo scorso è stata l’introduzione nel codice civile della proprietà privata tra i diritti inviolabili dell’individuo, equiparata alla proprietà pubblica. Il nuovo istituto avrà la sua efficacia solo attraverso l’introduzione di un regolamentato sistema di tutele. La dimostrazione della discrasia tra ordinamento giuridico e sistema commerciale ci è ulteriormente fornita dalle vicende della legge sulla tutela della proprietà intellettuale e del copyright. Le disposizioni, perfettamente allineate a quelle previste in qualsiasi altro Paese occidentale, prevedono che la registrazione avvenga presso il Trademark Office di Pechino a un costo di circa 3.000 euro e un lasso di tempo necessario di circa un anno e mezzo, oppure direttamente in Italia, richiedendo all’ufficio designato dalla Convenzione di Madrid che la Cina venga inserita nella lista di Paesi in cui il proprio marchio è protetto. Tale procedura è stata resa possibile solo in conseguenza degli impegni legati alla adesione della Cina al Wto. Ancora una volta, quindi, la tutela della proprietà intellettuale ha paradossalmente preceduto quella della proprietà privata.
Alessandro Meloncelli

giovedì 2 agosto 2007

Diritto pubblico anglo-americano.

Mi permetto di segnalare due brevi testi editi dalla società editrice il Mulino, facenti parte della collana “Si governano così”. “Una piccola enciclopedia per conoscere le istituzioni politiche di altri Paesi, per comprendere come sono organizzati e come proteggono i diritti, per coglierne, attraverso la vicenda costituzionale, la storia e la cultura civica”, questi i dichiarati ambiziosi propositi della collana. I testi in questione hanno per titolo “Regno Unito” e “USA”. Sono due lavori brevi che combinano la maggiore possibile concisione con la correttezza dell’esposizione, assicurata – del resto – dalla competenza tecnica dei due autori. Del primo lavoro sul Regno Unito, autore è Alessandro Torre, il quale insegna di Diritto pubblico anglo-americano presso l’Università degli studi di Bari, del secondo sugli USA, Luca Stroppiana, cultore di Istituzioni di diritto pubblico e Diritto pubblico comparato all’Università di Firenze. Uno strumento utile per chiunque desideri avere un quadro d’insieme delle due realtà ordinamentali.

  • Regno Unito, di Alessandro Torre, ed. il Mulino;
  • USA, di Luca Stroppiana, ed. il Mulino.

Andrea Falcone